
Il Furto di identità consiste nell’utilizzo illecito dei dati di una persona per sostituirsi alla stessa e agire in nome e per conto suo.
E’ un comportamento illecito che può essere perpetrato sia nel web (es: creazione di un profilo social) che in contesti che richiedono la presenza fisica (es: utilizzo di un badge altrui).
A volte, per porlo in essere, si sfrutta la disponibilità di informazioni di cui si era già in possesso, come ad esempio accade a chi detenga i dati identificativi di una persona per aver ricevuto il suo curriculum e decida di utilizzarli per altri fini. Altre volte, invece, i dati sono ottenuti tramite sottrazione, furto o phishing.
In Italia tale condotta configura reato ed è previsto e punito dall’art. 494 del Codice Penale (“Sostituzione di persona”). Tale norma, tuttavia, richiede che:
1. la simulazione dell’identità altrui sia posta in essere per ottenere un beneficio (per sè o per altri) o per causare un danno
e
2. induca effettivamente in errore circa la propria identità.
Merita peraltro evidenziarsi che, in virtù dell’art. 56 c.p., è penalmente rilevante anche il tentativo di Furto di identità.
Non configura, invece, il fenomeno in parola la creazione di un account completamente inventato e non riconducibile in alcun modo, diretto o indiretto, a persone realmente esistenti.
Il Furto di identità è – purtroppo – molto semplice da porre in essere online.
E’ sufficiente avere i dati identificativi di una persona (nome e cognome) e una foto (facilmente reperibile e scaricabile da Internet) e si può creare un profilo falso di un’altra persona in quasi tutte le piattaforme social senza particolari problemi.
Per la sua rilevanza penale, tuttavia, può esporre chi lo pratica:
A) alla pena prevista, appunto, dall’art. 494 c.p., ovvero la reclusione fino a un anno;
B) alle conseguenze derivanti dall’interazione sotto falso nome per conto di altre persone, in primis le possibili responsabilità per diffamazione.
Si può commettere il reato in parola anche senza sfruttare i dati personali altrui, ad esempio utilizzando un dispositivo altrui di cui abbiamo temporaneamente il possesso (es: badge o telefono).
In tal caso, infatti, il mero utilizzo del device o della tessera altrui può essere sufficiente indurre in errore i nostri interlocutori circa la nostra reale identità.
